In questi ultimi anni si sono più volte viste recapitare innumerevoli lettere di nomina di responsabile del trattamento dati personali al titolare dello studio di consulenza del lavoro nel più dei casi insensate, infondate ed a volte mal “copiate” da modelli prelevati chissà dove.
La fantasia non ha badato a limiti, fra lettere, fax, telefonate o visite minatorie da parte di pseudoconsulentiprivacy a caccia di nuovi... pseudoDPS da produrre, ad unico beneficio delle compagnie telefoniche e delle Poste italiane Spa...
Non si vuole con la presente sconfinare nell'apposita sezione del presente sito internet “Mai dire privacy” , quindi è bene passare alla soluzione del tanto diffuso problema; è bene chiarire che il D.Lgs. 196/03 prevede (e non obbliga qualora non necessario) l'incarico di responsabile del trattamento dati personali: tale figura non sostituisce il titolare del trattamento, anzi, se scelto dal titolare secondo criteri errati (per incapacità, inesperienza, incompetenza, ecc.) indica negligenza del titolare nella scelta dell'individuo nel sistema di gestione dei dati personali (D.P.S) da adottare nello studio professionale.
Il consulente del lavoro che nel più dei casi ha tuttavia formalmente accettato l'incarico, poco o nulla conosce delle misure idonee di sicurezza adottate presso l'azienda sua cliente: vale la pena valutare bene se si rientra nei rari casi da assumersi tale oneroso incarico, quindi, prima di accettare la nomina di responsabile del trattamento dati personali, sarà meglio identificarsi nelle mansioni indicate per tale incaricato all'art. 29 D.Lgs. 196/03.